- esposizione a videoterminale per oltre 20 ore settimanali
- rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ecc)
- rischio chimico (sostanze e preparati)
- rischio biologico
- rischi di natura ergonomica (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi per gli arti superiori, posture incongrue, ecc.)
- rischi per terzi (alcol/droghe per l'utilizzo di macchinari quali ad es. muletti, trattori, mezzi movimento terra, gru ecc.).
lo scorso 21 Aprile 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui DPI (dispositivi di protezione individuale). Cosa cambia rispetto alla normativa precedente che è stata abrogata??
Il nuovo Regolamento consta di 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per l’uso privato.
Nell'Allegato II vengono evidenziati, nel dettaglio, tutti i nuovi requisiti necessari per garantire che i DPI possano offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere. Vengono quindi presi in considerazione i principi generali di progettazione, quali l'ergonomia, i livelli e le classi di protezione, l'innocuità dei DPI, il comfort e l'efficacia, le istruzioni e le informazioni del fabbricante.
Il datore di lavoro nella scelta dei DPI deve assicurarsi il pieno rispetto delle caratteristiche imposte dal nuovo regolamento
il corso va aggiornato ogni 5 anni per tutte le tipologie di aziende. Cambia invece la durata del corso: 6 h per aziende dal rischio basso, 10 ore per aziende dal rischio medio e 14 ore per aziende dal rischio alto. La distinzione fra rischio basso, medio e alto si ricava dal codice ateco dell'attività in questione ricavabile dalla visura camerale.
- Il D.Lgs.81/08, all’art. 37, comma 7, prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai Dirigenti, così come definiti dall’art.2, comma 1, lett. d) del D.Lgs.81/08 un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs.81/08 per i lavoratori e la sostituisce integralmente
- La durata è di 16 ore
- Il corso proposto risponde a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs.81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che richiede i seguenti 4 contenuti minimi:
- Modulo 1 - Giuridico normativo
- Modulo 2 - Gestione e organizzazione della sicurezza • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
- Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori